IL VICE PRETORE
    Sulla eccezione di incostituzionalita' sollevata dalla difesa;
                             O S S E R V A
      che il reato di cui all'art.  1-sexies  previsto  dal  d.l.  n.
 312/1985,  convertito  nella  legge n. 431/1985, e' configuarato come
 reato (formale) di pericolo presunto, che sussiste per il solo  fatto
 che    non    sia   stata   concessa   l'autorizzazione   paesistica,
 insuscettibile  di  estinzione  -  diversamente  dei  reati  previsti
 dall'art.  20 della legge n. 47/1985 - in forza di provvedimento (qui
 autorizzazione) concesso in sanatoria;
      che, secondo la difesa, tale  trattamento  punitivo  riveste  un
 sicuro  carattere  di  irragionevolezza  -  in violazione dell'art. 3
 della Costituzione - posto che punire con un  apparato  sanzionatorio
 assai  severo  (per  il  quale,  in  linea  di principio, non risulta
 concedibile la sospensione condizionale della pena) un fatto che, per
 essere  intervenuta  (come  nel  caso  di  specie)   l'autorizzazione
 paesistica (dell'ufficio beni ambientali della regione Lombardia) non
 lede  piu'  alcun  interesse  sostanziale,  mostrandosi percio' (tale
 trattamento punitivo) incongruo e irragionevole;
      che, inoltre, tale  irragionevolezza  e'  accentuata  -  in  via
 comparativa - dal fatto che, mentre per gli interventi edilizi di cui
 all'art.  20,  lett.  c),  della  legge n. 47/1985, la concessione in
 sanatoria estingue il reato (e non consente - non potendo il  giudice
 emettere  una sentenza di condanna - la rimessione in pristino), cio'
 non accade se venga rilasciata autorizzazione in sanatoria;
      che, pertanto, la questione sollevata dalla  difesa  non  appare
 manifestamente  infondata  ed  e'  altresi'  rilevante  nel  presente
 giudizio, ove  risulta  essere  stata  rilasciata  autorizzazione  in
 sanatoria;