IL VICE PRETORE Sulla eccezione di incostituzionalita' sollevata dalla difesa; O S S E R V A che il reato di cui all'art. 1-sexies previsto dal d.l. n. 312/1985, convertito nella legge n. 431/1985, e' configuarato come reato (formale) di pericolo presunto, che sussiste per il solo fatto che non sia stata concessa l'autorizzazione paesistica, insuscettibile di estinzione - diversamente dei reati previsti dall'art. 20 della legge n. 47/1985 - in forza di provvedimento (qui autorizzazione) concesso in sanatoria; che, secondo la difesa, tale trattamento punitivo riveste un sicuro carattere di irragionevolezza - in violazione dell'art. 3 della Costituzione - posto che punire con un apparato sanzionatorio assai severo (per il quale, in linea di principio, non risulta concedibile la sospensione condizionale della pena) un fatto che, per essere intervenuta (come nel caso di specie) l'autorizzazione paesistica (dell'ufficio beni ambientali della regione Lombardia) non lede piu' alcun interesse sostanziale, mostrandosi percio' (tale trattamento punitivo) incongruo e irragionevole; che, inoltre, tale irragionevolezza e' accentuata - in via comparativa - dal fatto che, mentre per gli interventi edilizi di cui all'art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985, la concessione in sanatoria estingue il reato (e non consente - non potendo il giudice emettere una sentenza di condanna - la rimessione in pristino), cio' non accade se venga rilasciata autorizzazione in sanatoria; che, pertanto, la questione sollevata dalla difesa non appare manifestamente infondata ed e' altresi' rilevante nel presente giudizio, ove risulta essere stata rilasciata autorizzazione in sanatoria;